Guida senza patente
La guida senza patente non è più reato penale.
La guida senza patente non è più reato penale e viene declassata a illecito amministrativo
Il Consiglio dei Ministri del 15 gennaio ha preso in esame i reati da declassare da penali ad illeciti amministrativi secondo la legge 67 del 2014 scaduta il 17 gennaio di quest’anno. Per la guida senza patente, o con la patente scaduta, finora il Codice della Strada, all’articolo 116, Comma 15, stabiliva la sanzione penale da 2.257 a 9.032 euro e il processo. In virtù della depenalizzazione per questo comportamento il Decreto disposto dal Ministro Orlando elimina il processo e stabilisce una multa da 5.000 a 30.000 euro. Per chi viene pescato una seconda volta senza patente entro due anni scatta invece l’arresto fino ad un anno e il processo con l’aggravante della recidiva.
Ritengono le autorità che con le depenalizzazioni si tolgano dai tribunali circa 30.000 processi che spesso finiscono in prescrizione e che un’ammenda salata abbia un effetto deterrente più efficace. Motivazioni che non possono non scatenare polemiche, sia sull’opportunità del provvedimento stesso che consente di mettersi al volante di un’auto senza averne le indispensabili capacità certificate, sia sulla reale possibilità di riscuotere le multe erogate; è infatti nota la scarsa capacità economica della maggior parte di chi guida senza autorizzazione.
Altro elemento di discussione è l’equiparazione di gravità tra dimenticare la data di scadenza della patente, ma averla conseguita, e dimenticarne la scadenza. Tutto questo mentre da più parti si invocano corsi di Scuola Guida più severi e completi, esempio sessioni di guida di sera e in autostrada.
Posizione, questa, sostenuta anche dalla Compagnia dell’Automobile, - associazione di automobilisti e motociclisti- e da gruppi di genitori organizzati.